Lo Statuto Municipale

 

Lo statuto di Castellonorato risale al 1507 ed è attualmente irreperibile. L'unica traccia che ne rimane, alla quale facciamo riferimento, è un manoscritto che è "copia di copia"estratta il 22 luglio 1873, dal notaio di Castellonorato, Rocco Cardillo, dal volume originale Capitula seu municipalia Statuta Universitas terrae Castrihonorati, risalente al 1796 e conservato nell'archivio del'Universitas.

Esso consta di 73  capitoli, scritti tutti in latino, che si aprono con la nota formula "Item statuit et ordinavit dicta Universitas". Non è diviso in libri ne organico, per cui, come scrive lo storico Angelo De Santis "è nel complesso la legislazione per un piccola comunità da classificare nel gruppo dei statuti rurali". L'autorità baronale è rappresentata dal Capitano, mentre il governo è presieduto dai Giudici, dal Consiglio e dal Sopraconsiglio (una specie di Giunta Municipale). Seguono il Baglivo per i danni campestri, con dei Giurati alle sue dipendenze: gli Agattapani preposti all'Annona; due Secreti per la vigilanza del suolo pubblico; gli Apprezzatori per la verifica dei danni ai poderi; il Mandatario che è il pubblico banditore.

Come regolato da altri statuti, la pena era doppia se il danno era fatto di notte ed era sempre accompagnata dalla emenda del danno. Ognuno poteva accusare per un danno , ma solo dietro giuramento e con testimone, mentre l'accusatore aveva il diritto alla quarta parte della pena, talvolta alla metà. Sappiamo, quanto ai contrasti agrari, che i terreni erano tenuti in fitto, in enfiteusi, a mezzadria. Proprietari e fittuari  di terreni debbono, per legge "pastinare " tre centinaia di cavoli per tutto il mese di maggio e due centinaia di spicchi d'aglio per tutto il mese di gennaio, pena un tari. Una notizia insospettata che ricaviamo dallo statuto riguarda la coltivazione del croco, vale a dire dello Zafferano, la pianticella erbacea usata come sostanza medicamentosa e colorante nell'industria e nell'economia domestica. In nessun altro statuto o documento della regione, da Fondi al Garigliano, si fa menzione della coltura dello zafferano che, evidentemente, era ristretta al territorio di Castellonorato particolarmente adatto a tale tipo di coltivazione. 

Le monete riconosciute dallo statuto erano l'augustale o agostale che valeva sette tari e mezzo, o 150 grana (o duc.1 e mezzo); il tari gr.20 (o 2 carlini);l'oncia 30 tari (o 6 ducati).

Le misure per i liquidi erano la lagena, la pinta, la mezza pinta,sempre con il sigillo dei giudici o degli agattapani.

La multa imposta dagli agattapani spettava per metà ad essi e per metà alla curia del capitano; in alcuni casi se ne facevano tre parti: una alla curia del conte, una all'università e una a colui che aveva subito il danno. Le carni si vendevano "ad pondus Traecti prout in Traecto", detratto il quartuccio, ossia la gabella. Agli agattapani, inoltre, per ogni bestia grossa i bucceri o macellai dovevano dare "uno stinco" e i tavernari una pinta per ogni botte venduta. Per ciò che concerne i cacciatori, sappiamo che essi mettevano reti e ragne nelle vigne; con la "rulla" potevano entrare dovunque, tranne nelle vigne seminate a grano o ad orzo e liberamente mettere "araneas et rullas" nei rivi e nelle vie  pubbliche presso le vigne.

Una disposizione contempla i danni ad alcune specie di piante: chiunque tagli un pioppo, un olmo, un carpino nero, un lauro, un leccio per fare legna pagherà ogni volta dieci grana, mentre la pena è ridotta alla metà se si tagliano rami allo scopo di fare fronde per bovini. Il taglio degli ulivi, è punito con  una pena molto maggiore, due tari, è lecito invece tagliare lentisco, mirto, e altri fruttici per fare legna.

Tra le pene previste figurano un tari per chi promette e non va a lavorare; l'uccisione della bestia (capra,pecora,maiale) trovata a dannificare, con l'obbligo di dare il quarto al  capitano; due grana per ogni oca dannificante e ogni volta; e cosi via. A tutela dell'igiene pubblica si proibisce di spandere pelli od otri fino al cancello del parco di Castellonorato ed anche sui muri del parco medesimo; si proibisce altresì, di lavare nelle fontane e nei "piloni" barili, botticelle, cerchi di botti, panni sporchi ecc.